Vantaggi fiscali

La Zes ha come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

  • RIDUZIONE DEL 50% DELL’IMPOSTA SUL REDDITO

La L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle Zone economiche speciali

Ai sensi dell’art. 1, comma 173 della suddetta legge, Il beneficio opera a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area Zes per almeno 10 anni

b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività svolta all’interno della Zes.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

  • CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI

Con l’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 il credito d’imposta introdotto con la legge di Stabilità 2016,  è stato esteso agli investimenti effettuati nelle ZES.

Con il D.L. 77/2021, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES è stato riconosciuto anche per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, mentre il limite massimo per ciascun progetto di investimento è stato innalzato a 100 milioni di euro.

L’intensità del credito d’imposta è correlata all’entità dell’investimento, con differenze in base alla Regione in cui è effettuato e alle dimensioni dell’azienda.

Per le imprese in Sicilia il credito d’imposta attribuito nella misura massima del:

• 45% per le Piccole imprese

• 35% per le Medie imprese

• 25% per le Grandi imprese

per le spese ritenute ammissibili fino a un massimo di 100 milioni di euro.

  • Alle imprese che avviino un’attività economica nelle aree individuate all’interno della Zes Sicilia Orientale, oltre alle agevolazioni nazionali, vengono riconosciuti ulteriori incentivi regionali e comunali, fra i quali figurano i benefici fiscali per le start up innovative, il sostegno alla ricerca e all’innovazione e l’accesso ai fondi stanziati dal POR FESR 2022-2027 (Assi I, II e III).

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

In particolare, il cumulo deve sempre rispettare il limite massimo di cui alle percentuali sopra indicate.

Il totale dei benefici non deve superare l’investimento. Il credito d’imposta, nello specifico, è determinato applicando le predette percentuali del 45%, 35% o 25% al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti relativamente ai medesimi investimenti.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta ZES, i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’art. 55 del TUIR, che effettuano investimenti in beni strumentali, anche tramite locazione finanziaria, destinati a nuove attività economiche ubicate nelle zone Z.E.S.

Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, nonché alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata (par. 3 dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. GBER).

Pertanto, nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, alle grandi imprese che effettuano investimenti nelle zone assistite viene richiesta una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 per attestare che il progetto di investimento realizzato/da realizzare si riferisce ad una nuova attività economica.

Il riconoscimento dell’agevolazione sopra descritta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione;
  2. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà (così come individuale dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014).

Per il credito d’imposta ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

COME FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.