Costi ammissibili

I costi ammissibili su cui calcolare il beneficio, in linea con i massimali definiti secondo la carta degli aiuti di stato, possono essere quantificati facendo riferimento, in alternativa, a:

  • costi iniziali per l’acquisizione di asset materiali o immateriali;
  • costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni
  • una combinazione dei costi di cui ai punti precedenti, purché l’importo cumulato non superi il valore più elevato tra i due.

Fatta eccezione per le PMI e per l’ipotesi di acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare la somma degli ammortamenti degli attivi relativi all’attività da modernizzare registrati durante i tre esercizi finanziari precedenti l’avvio dei lavori.

Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

Per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili solo fino al 50% dei costi totali d’investimento ammissibili per l’investimento iniziale.

Per le PMI è ammissibile il 100% dei costi degli attivi immateriali.

Per quanto riguarda le PMI, possono essere considerati ammissibili, fino al 50 %, anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all’investimento.

Inoltre, è necessario l’apporto di un contributo finanziario da parte del beneficiario pari almeno al 25% dei costi ammissibili dell’investimento – attraverso risorse proprie o capitale di terzi – ma in ogni caso senza far ricorso a qualsiasi tipo di contributo pubblico.